Abbiamo
dato un occhiata alla documentazione dell'appalto per gli autovelox e
abbiamo verificato la presenza di numerose difformità rispetto
all'attuale normativa che li disciplina, tanto da indurci a chiedere
l'annullamento dell'appalto stesso. Probabilmente il vero motivo
dell'intera operazione è quello di far "cassa" e allora ecco che si
ritiene superfluo il "rispetto della legalità".
La prima difformità riguarda i costi delle misure adottate per
eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni, da cui nasce l'obbligo di redarre il D.U.V.R.I. (
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
Nel capitolato speciale d'appalto, ad esempio, l'importo di base di
gara prevede costi sulla sicurezza per interferenze (art.26 del D.Lgs
81/2008 ex 626/) di oltre 7mila euro , mentre l'articolo 7 dello stesso
da un lato sembra che non ci siano interferenze, motivo per il quale
non è stato redatto il D.U.V.R.I. e dall'altro invece dichiara che lo
stesso è depositato presso il settore della polizia locale. Delle due
qual'è veritiera? Se nel bando di gara non sono previste interferenze
(Punto II.2 del bando di gara) come mai poi dovremmo trovarlo
depositato agli atti? Nella delibera che da mandato ad esplicare la
gara sono previste interferenze? Ed allora è un errore del dirigente
non averle previste? Oppure?
L'assenza è inspiegabile in quanto la stessa autorità dei lavori
pubblici (A.V.C.P.), in una sua determina, indica chiaramente che un
documento di valutazione deve essere sempre espresso, anche quando il
costo delle stesse è pari a zero e che ciò deve comunque essere
indicato nel bando (Punto II.2), pena la nullità del bando di gara.
Un altro aspetto che qualcuno dovrà chiarirci riguarda la modalità con
la quale è disciplinata l'urgenza dell'appalto, in quanto nell'articolo
5 del capitolato di gara è previsto che l'attivazione del servizio
avvenga entra 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione
dell'appalto anche in pendenza della stipula del contratto (l'urgenza
non è dichiarata ma è implicita nella richiesta di attivazione
anticipata).
La norma che disciplina l'urgenza è l'art.11 comma 9 del D.Lgs
163/2006, in cui l'urgenza dell'attivazione del servizio (nel nostro
caso gli autovelox) è prevista solo nel caso di grave danno
all'interesse pubblico, compresa la perdita dei finanziamenti
comunitari. E non ci sembra che sia il nostro caso.
Il comma 12 dello stesso articolo inoltre indica che l'esecuzione del
contratto ha inizio dopo che è divenuto efficace, cioè dopo che sia
avvenuto il controllo amministrativo e contabile da parte degli enti
preposti e che sia stato registrato l'impegno di spesa, tranne nei casi
di urgenza previsti dal regolamento.
Nel caso degli enti locali, qual è il comune, il T.U.E.L. (D.Lgs
267/2000 [testo unico enti locali] e successive modificazioni) demanda
ai regolamenti contabili dell'ente locale la disciplina contabile.
Da un nostro controllo abbiamo potuto verificare che all'articolo 34
del regolamento comunale (consultabile sul sito del comune), l'urgenza
è prevista per lavori e non per servizi, com'è quello dell'appalto in
questione, quindi l'anticipazione non rientra né nel codice degli
appalti né nel regolamento comunale.
E allora come mai si è voluto forzare l'acquisizione del servizio?
Visto che in caso di necessità si sarebbe potuto utilizzare la
procedura ristretta-accelerata prevista dall'articolo 11 del codice
degli appalti (procedure di affidamento). Evidentemente non si è potuto
dimostrare la necessità dell'urgenza del servizio,tant'è che non è
stata inserita né nel capitolato e né nel bando di gara, così come
previsto dal codice. E allora diventa ancora più incomprensibile tale
anticipazione.
Altro aspetto che ci preme sottolineare è la modalità con la quale è
stato deciso di affidare l'appalto, soprattutto quando come nel nostro
caso si è scelto l'aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa', rispetto invece all'offerta più bassa.
L'articolo 83 del codice degli appalti prevede che vengano fissati i
criteri di attribuzione dei punteggi, con i quali poi verrà aggiudicato
l'appalto e in caso di specifiche tecniche è possibile introdurre dei
sub-criteri.
I criteri devono avere un punteggio che vada da 0 a 1 mentre nel caso
specifico all'articolo 16 (modalità di aggiudicazione) del capitolato
vanno da 0 a 100 (70 offerta tecnica e 30 offerta economica).
Fin qui nulla di male se non fosse che nei sub-criteri dell'offerta
tecnica vengono espressi cinque giudizi di valutazione a nostro parere
molto discrezionali, in contrasto con quanto determinato dall'A.V.C.P.
con determina n.4 del 2009, dove al punto 4 è scritto che i criteri
motivazionali devono essere dettagliati, precisandone le
caratteristiche e quindi "occorre predisporre una griglia di
caratteristiche che lo contraddistinguono a cui far corrispondere un
prefissato valore".
La stessa A.V.C.P. nelle sue linee guida segnala che nel caso in cui
sia stato scelto il metodo dell'attribuzione discrezionale del
punteggio, come nel nostro caso, i criteri devono essere più
dettagliati possibili, così come la giurisprudenza ha più volte
prescritto. Infatti la determina è supportata da molte sentenze di più
TAR e anche del Consiglio di Stato.
Nel nostro caso non ci pare che sia stata rispettata la determina in questione.
Strano poi che la firma dell'appalto sia della signora Rosanna Picano,
dirigente del settore della polizia locale, che vanta nel proprio
curriculum proprio un master su "gli appalti pubblici nella nuova
disciplina nazionale e regionale" (anno 2008), che forse nemmeno
giustifica uno stipendio da oltre 86mila euro lordi annui (dato del 31
dicembre 2012).
Gennaro Varriale
segretario del circolo “ENZO SIMEONE”
partito della Rifondazione Comunista
Formia
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