Il mistero dell’albo pretorio online continua

L’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, prevede che “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Tale scadenza veniva prorogata al 01 gennaio 2011, con la conversione in legge del decreto “milleproroghe” del 2009 (L. 25 del 26/02/2010 – GU 48 del 27/02/2010). Da questa data viene riconosciuta l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici e non più sul tradizionale albo pretorio che si trova all’interno dei locali degli enti locali (comuni, province, regioni,….), cosa che viene ribadita al comma 5 dello stesso art.32, che precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 (ora 1 Gennaio 2011) le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Lo scopo della legge era quello di rendere il possibile trasparente l’operato dei comuni italiani, rendendo ai cittadini facile l’accesso agli atti. Oggi invece si è costretti a ricorrere ad una procedura piuttosto farraginosa. Il regolamento per il procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti, allegato alla delibera di Consiglio Comunale del 27 novembre. 1996 n. 132, prevede che bisogna inviare richiesta al Comune (ufficio rapporti con il pubblico), motivandola , poi attendere 30 giorni per la risposta e poi davanti ad un possibile diniego da parte dell’ufficio preposto si può ricorrere al TAR. La decisione del T.A.R. è a sua volta appellabile, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.

Una procedura del genere saprebbe scoraggiare il cittadino più volenteroso, senza dimenticare che ricorrere ad un tribunale ha un costo, al cui confronto le spese di cancelleria, previste all’art. 19, sono niente. Non sappiamo se vi sia stato l’ennesimo posticipo, se così non fosse il 1 Gennaio 2011 è già bello che passato ed il nostro comune si è fatto trovare impreparato davanti a tale scadenza, con il rischio che gli atti emessi dal 2 Gennaio 2011 non abbiamo più valore legale. Un problema che abbiamo già segnalato, senza ricevere alcuna risposta, evidentemente ai nostri amministratori non interessa in alcun modo la questione “trasparenza”.

Una bella gatta da pelare per la giunta Forte, che speriamo voglia provvedere quanto prima a dare attuazione alle nuove disposizioni, così come già avvenuto in altri comuni, come quello di Itri, che nonostante sia un piccolo comune e quindi supponiamo dotato di mezzi finanziari modesti, ha già provveduto ad adeguarsi. Evidentemente se si rischia di cadere nell’illegalità è perché si ha paura che il proprio operato possa essere discusso in pubblica piazza. E poi sarebbe veramente imbarazzante doversi trovare ad essere considerati tra gli illegali. Ovviamente sarà nostra cura informare il prefetto di quanto sta avvenendo nella nostra città.

Roberta Trombetti
segretario del Circolo “ENZO SIMEONE”
partito della Rifondazione Comunista
Formia

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